In
questo post voglio parlarvi del tanto richiesto e discusso Attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Che cos'è l’attestato di prestazione energetica
E’
una valutazione globale delle prestazioni energetiche dell’edificio; è l’insieme
delle operazioni svolte utilizzando una metodologia di calcolo definita univocamente
dalle UNI TS 11300 che in condizioni standard (clima esterno, condizioni interne
e utilizzo) permette di definire la prestazione energetica di un immobile e
allo stesso tempo di individuare i possibili interventi da attuare al fine di
migliorarne le stesse prestazioni.
La
valutazione della prestazione energetica consente all'acquirente e al locatario
di conoscere le caratteristiche energetiche oggettive e la conseguente
efficienza dell’edificio o dell’appartamento oggetto della transazione o del
contratto di locazione, proprio come ad oggi si conosce la prestazione
energetica di un elettrodomestico. L’attestato di prestazione energetica si
distingue pertanto da una diagnosi energetica (procedura di analisi
maggiormente dettagliata e onerosa e che può essere propedeutica al rilascio
dell’APE) la quale consente di individuare puntualmente gli elementi "malati"
dell'edificio e le conseguenti soluzioni migliorative, attentamente valutate
sotto il profilo costi-benefici.
(modello esemplificativo) |
in quali casi un immobile deve essere dotato di attestato?
L’immobile
deve essere dotato di attestato nei seguenti casi:
·
edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a
ristrutturazione importante all'atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio
dell’agibilità;
·
compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi;
·
locazione di intero immobile o singole unità immobiliari;
·
edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica
amministrazione con Superficie utile >250 m2;
·
contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;
·
annunci immobiliari (compravendita e locazione).
L’obbligo
di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio in solutum (prestazione in luogo
di adempimento), conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di
azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili.
L'attestato
va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che
modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di
sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.
L’attestato
di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni, era denominato
A.C.E (attestato di certificazione energetica) e ancor prima A.Q.E (attestato
di qualificazione energetica).
Nel caso in cui un immobile sia stato dotato
prima del 06.06.2013 di A.C.E. non è necessario che venga sostituito dall'A.P.E., mentre l'A.Q.E. non può sostituire l'APE.